1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, che rappresenta l'intero organo di governo. 2. Al Presidente del Consiglio comunale, sono attributi i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Egli è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. 3. Il Presidente del Consiglio comunale è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza. 4. Il Presidente del Consiglio comunale, nelle forme e modalità stabilite dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dallo Statuto e dai Regolamenti: a) promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio nonché l'adozione degli atti fondamentali che la legge attribuisce allo stesso; b) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari; c) programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, delle Commissioni e dei singoli consiglieri che risultano istruite; d) attiva l'istruttoria sulle deliberazioni d'iniziativa delle Commissioni e dei consiglieri nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio; e) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio; f) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri comunali; g) promuove la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea; h) promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini; i) cura rapporti periodici del Consiglio con l'organo di revisione economico finanziaria e con il Difensore civico; j) adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale. 5. Le funzioni di Vice Presidente del Consiglio comunale sono svolte dal Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vicesindaco dette funzioni sono svolte dal consigliere anziano. E' consigliere anziano il consigliere che ha conseguito nell'elezione a tale carica la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. |