1. Il deposito delle liste e delle candidature per le elezioni a Sindaco ed a consigliere comunale deve essere accompagnato da una previsione delle spese elettorali; tale dichiarazione ha un'importanza meramente indicativa e non vincolante. 2. Entro 30 giorni dalla prima riunione del Consiglio comunale, i soggetti di cui al comma precedente depositano presso la Segreteria generale il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale che sarà a disposizione di chiunque voglia prenderne visione; esso inoltre viene affisso all'albo pretorio per 60 giorni. |