Comuni Italiani Articolo 23 - Pubblicità delle Spese Elettorali. Statuto Comunale di Luino (Provincia di Varese - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini luinesi

Statuto Comune di Luino

Titolo II - Organi di Governo
Capo I - Disposizioni Generali e Comuni
Articolo 23 - Pubblicità delle Spese Elettorali
1. Il deposito delle liste e delle candidature per le elezioni a Sindaco ed a consigliere comunale deve essere accompagnato da una previsione delle spese elettorali; tale dichiarazione ha un'importanza meramente indicativa e non vincolante.

2. Entro 30 giorni dalla prima riunione del Consiglio comunale, i soggetti di cui al comma precedente depositano presso la Segreteria generale il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale che sarà a disposizione di chiunque voglia prenderne visione; esso inoltre viene affisso all'albo pretorio per 60 giorni.

 
Altri Articoli:
Articolo 24 - Composizioni e Funzioni
Articolo 22 - Amministratori Comunali
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