Comuni Italiani Articolo 22 - Amministratori Comunali. Statuto Comunale di Luino (Provincia di Varese - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini luinesi

Statuto Comune di Luino

Titolo II - Organi di Governo
Capo I - Disposizioni Generali e Comuni
Articolo 22 - Amministratori Comunali
1. Sono amministratori comunali il Sindaco, i consiglieri ed i componenti della Giunta.

2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni è improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle dei dirigenti e dei responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.

3. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

4. Agli amministratori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

5. Il Comune assicura i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato ed assume l'onere della loro difesa giudiziale quando sussiste un interesse direttamente collegato ai fini dell'Ente, essendo la difesa destinata a far accertare la liceità o la legittimità del comportamento degli stessi riconducibile direttamente all'ente come azioni proprie di quest'ultimo. In caso di sentenza esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente esercita diritto di rivalsa nei confronti degli amministratori per tutti gli oneri sostenuti per la loro difesa in ogni grado di giudizio.

6. Gli amministratori comunali hanno diritto alle indennità di funzione ed ai gettoni di presenza, ai permessi e alle licenze, alle aspettative, ai rimborsi spese ed alle indennità di missione e a tutte le prerogative loro attribuite dalla legge. Il Consiglio e la Giunta possono incrementare o diminuire, con deliberazione, le indennità di funzione e i gettoni di presenza per i rispettivi componenti, nei limiti stabiliti dalla legge e dalla normativa di attuazione.

7. Il Consiglio comunale può disporre che ai Consiglieri competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione, semprechè tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regolamento del Consiglio comunale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione, la determinazione e l'erogazione dell'indennità di funzione.

 
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