1. Gli organi di governo svolgono funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo. 2. Essi esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti che rientrano nello svolgimento di tali funzioni. 3. Tra gli atti di indirizzo rivestono particolare importanza: l'adozione di atti normativi e dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; la definizione degli obiettivi, delle prioritą, dei piani, dei programmi e delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economiche da destinare alle diverse finalitą e la loro ripartizione tra le unitą organizzative gestionali; la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi; la determinazione delle tariffe, dei canoni e di analoghi oneri a carico di terzi; le nomine e le designazioni e gli atti analoghi ad essi attributi da specifiche disposizioni. 4. Gli organi di governo esercitano la funzione di controllo verificando la rispondenza dei risultati dell'attivitą amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. |