1. Il Difensore civico deve essere persona di provata competenza ed esperienza in discipline giuridico-amministrative, in grado di assicurare imparzialità ed indipendenza di giudizio. 2. Non può essere nominato difensore civico: a) chi si trovi in condizioni di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità a consigliere comunale; b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e delle Comunità montane; c) i ministri di culto; d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi; e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato, professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale; f) chi ha ascendenti o discendenti o congiunti fino al secondo grado che siano amministratori, segretari o dirigenti del Comune; g) chi negli ultimi cinque anni abbia partecipato quale candidato a consultazioni elettorali di qualsiasi tipo. |