1. E' istituito il Difensore civico comunale quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell' amministrazione. 2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta alla prima votazione, la votazione è ripetuta nella seduta successiva ed è eletto colui che ha riportato la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. 3. La durata del mandato è di cinque anni e può essere riconfermato solo per un secondo mandato. 4. Il Comune può valersi della attività del Difensore civico della Comunità Montana. A tal fine, mediante appositi atti di intesa, attribuisce al Difensore civico della Comunità Montana le funzioni previste dai successivi articoli, accollandosi per quanto di competenza le relative spese. |