Comuni Italiani Articolo 114 - Difensore Civico. Statuto Comunale di Luino (Provincia di Varese - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini luinesi

Statuto Comune di Luino

Titolo VII- Partecipazione Popolare
Capo VII - Difensore Civico
Articolo 114 - Difensore Civico
1. E' istituito il Difensore civico comunale quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell' amministrazione.

2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta alla prima votazione, la votazione è ripetuta nella seduta successiva ed è eletto colui che ha riportato la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La durata del mandato è di cinque anni e può essere riconfermato solo per un secondo mandato.

4. Il Comune può valersi della attività del Difensore civico della Comunità Montana. A tal fine, mediante appositi atti di intesa, attribuisce al Difensore civico della Comunità Montana le funzioni previste dai successivi articoli, accollandosi per quanto di competenza le relative spese.

 
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