1. Nel caso in cui uno o pił elettori abbiano fatto valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune, ovvero nel caso in cui le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, abbiano proposto le azioni risarcitorie conseguenti a danno ambientale che parimenti spettano al Comune, la Giunta valuta se, ritenute fondate le azioni ed i ricorsi, per la tutela degli interessi comunali sia necessario che l'Ente si costituisca in giudizio aderendo alle azioni ed ai ricorsi promossi. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento, fa risultare a verbale la relativa decisione e i motivi della stessa. |