1. Nel corso dell'anno può essere indetta un'unica giornata di votazione per lo svolgimento di referendum consultivi che non coincida con le operazioni elettorali comunali e provinciali. Il Regolamento sulla partecipazione popolare disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno da esso stabilito. 2. I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su atti e questioni attinenti: a) lo Statuto comunale, gli statuti di aziende speciali ed i Regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali; b) elezioni, nomine, designazioni, revoche e dichiarazioni di decadenza ed in generale concernenti persone; c) fatti riguardanti il personale comunale e di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale; d) il bilancio ed il conto consuntivo, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti, i tributi e le tariffe e tutti i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi. e) oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni ovvero sui quali gli organi comunali debbano esprimersi entro termini stabiliti dalla legge o da regolamento. |