1. Il Comune individua nel referendum consultivo lo strumento per un proficuo raccordo fra gli organi di governo e la popolazione, relativamente ad argomenti di rilevante interesse attinenti alla competenza comunale. 2. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco su iniziativa popolare, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo. Può essere sottoposta a referendum la richiesta di revoca o modifica di singole deliberazioni già assunte. 3. La proposta di referendum è articolata in un'unica domanda formulata in modo breve e chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione. 4. Il referendum consultivo è proposto da almeno un decimo dei cittadini titolari del diritto di iniziativa e partecipazione di cui al precedente art. 92, con sottoscrizione nell'arco di quattro mesi. L'ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum è stabilita da un collegio di tre garanti nominati dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il giudizio degli esperti deve essere espresso prima dell'inizio della raccolta delle firme. 5. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i soggetti di cui al precedente art. 92. 6. Il risultato del referendum consultivo è discusso dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla comunicazione ufficiale dell'esito, quando vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi. 7. Il Regolamento sulla partecipazione popolare disciplina le procedure per lo svolgimento della consultazione. |