1. Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico anche attraverso le attivitą che possono essere esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. 2. Nella realizzazione delle proprie funzioni, il Comune adegua la propria attivitą coordinandola ai principi di programmazione statale, regionale e provinciale e persegue criteri di buona amministrazione nel rispetto della legittimitą e dei principi costituzionali. 3. Nell'esercizio delle proprie competenze il Comune favorisce e sviluppa rapporti di collaborazione con lo Stato, la Regione, la Provincia, le Comunitą Montane e gli altri Comuni. 4. Secondo il ruolo proprio e tipico ed al fine del soddisfacimento di interessi collettivi il Comune collabora e favorisce rapporti con le istituzioni, le associazioni e gli organismi che rappresentano la comunitą civile e religiosa. 5. Per la tutela, la garanzia, la promozione di comuni interessi delle comunitą locali, il Comune aderisce ad idonee associazioni nazionali ed internazionali nel rispetto delle normative generali in vigore. |