1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge. 2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 3. Il comune è, altresì, titolare della potestà impositiva attribuitagli dalla legge nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. 4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, commisurando queste ultime con opportune differenziazioni, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi. 5. Spetta al consiglio comunale determinare le aliquote e le tariffe base contestualmente all'istituzione del tributo o servizio ed altresì determinare, relativamente a tributi o servizi già esistenti, le aliquote e le tariffe di base conseguenti a mutati criteri generali. |