1. La copertura dei posti vacanti di qualifiche dirigenziali, escluso il posto di vice segretario generale, puņ aver luogo, su proposta del sindaco, in misura non superiore al 30% dei posti previsti in organico per la qualifica dirigenziale, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 2. L'incarico č disposto a seguito di selezione per titoli e colloquio con deliberazione della giunta comunale, che fissa la durata, in misura non superiore a tre anni, ed il trattamento economico, che non puņ essere superiore a quello previsto dal contratto di lavoro per i dirigenti. Il rinnovo puņ essere disposto, per una sola volta, con motivata deliberazione della giunta. 3. Ai dirigenti incaricati si applicano le norme stabilite per i dirigenti comunali dall' ordinamento e dal presente statuto. 4. L'incarico di cui al comma 2 puņ essere interrotto con motivata deliberazione della giunta, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. |