1. Le dimissioni del consigliere comunale, ove non siano presentate direttamente in aula consiliare, devono essere presentate per iscritto al presidente del consiglio ed al segretario generale, che devono, in via immediata, darne formale comunicazione ai consiglieri. 2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di comunicazione delle dimissioni ai consiglieri. 3. Il seggio che si renda vacante a seguito di dimissioni o per qualsiasi altra causa è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto. 4. L'art. 22, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, disciplina la supplenza dei consiglieri nei casi di sospensione previsti dalla legge. 5. Il consiglio comunale, nella sua prima adunanza successiva al determinarsi della vacanza definitiva o provvisoria del seggio , deve provvedere alla relativa surroga, prima della trattazione di qualsiasi altro argomento. 6. Se il presidente del consiglio non provvede ad iscrivere l'argomento all'ordine del giorno del consiglio in prima adunanza, i componenti dell'assemblea consiliare possono, anche singolarmente, instare per l'esercizio del potere sostitutivo del comitato regionale di controllo ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giungo 1990, n. 142. |