Art. 79 - Decreti e Ordinanze. Statuto Comunale di Volvera (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini volveresi
Statuto Comune di Volvera
Titolo VIII - Funzione Normativa
Art. 79 - Decreti e Ordinanze
1. Il Sindaco, salva la competenza riconosciuta dalla legge e dallo statuto ad altri soggetti, nell'ambito della sua qualità di capo dell'amministrazione comunale adotta atti nella forma del decreto.
2. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 50 del decreto legislativo 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità. Devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio e pubblicizzate attraverso l'utilizzo delle bacheche comunali distribuite sul territorio.
3. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze e i decreti sono adottati da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
4. Quando l'ordinanza o il decreto hanno carattere individuale, essi devono essere notificati al destinatario. Negli altri casi vengono pubblicati nelle forme di cui al comma 2.