1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso messi a disposizione dall'amministrazione comunale. 2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. 3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio se non nei casi espressamente previsti dalla legge. 4. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati. 5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto entro 30 giorni il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti e segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni gli abusi e le carenze riscontrati. 6. L'amministrazione ha obbligo di specifica comunicazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore. 7. Tutti i responsabili del servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico. 8. Il difensore civico è tenuto alla riservatezza sulle notizie pervenute in suo possesso per ragioni d'ufficio. 9. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti che possono presentare estremi di reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria. 10. La determinazione dell'indennità di carica spetta annualmente al Consiglio comunale. |