Comuni Italiani Art. 71 - Nomina. Statuto Comunale di Volvera (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini volveresi

Statuto Comune di Volvera

Titolo VII - Partecipazione Popolare
Capo V - Difensore Civico
Art. 71 - Nomina
1. Il Consiglio comunale può istituire la figura del difensore civico comunale o in consorzio con altri Comuni, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione del Comune.

2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

4. Il difensore civico è eletto tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o tra coloro che vi operano abitualmente.

5. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

 
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