Art. 69 - Diritto di Accesso. Statuto Comunale di Volvera (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini volveresi
Statuto Comune di Volvera
Titolo VII - Partecipazione Popolare Capo IV - Referendum - Diritti di Accesso
Art. 69 - Diritto di Accesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
4. A tutela del diritto di accesso agli uffici ed ai servizi, il regolamento prevede gli orari in cui può essere esercitato tale diritto.