Comuni Italiani Art. 64 - Organismi di Partecipazione. Statuto Comunale di Volvera (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini volveresi

Statuto Comune di Volvera

Titolo VII - Partecipazione Popolare
Capo III - Associazionismo e Partecipazione
Art. 64 - Organismi di Partecipazione
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini e può istituire consulte di riferimento per categorie. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale può individuare organismi associativi da promuovere secondo i seguenti criteri:
- materia (es. ambiente);
- territorio (es. quartiere o frazioni);
- aggregazione di interessi (es. comitato consumatori ..).
Il regolamento disciplina:
a) criteri per l'individuazione degli organismi di partecipazione;
b) indicazione dei tempi e dei modi della consultazione e della valutazione dell'iniziativa;
c) corsie privilegiate di accesso agli atti amministrativi o per il rilascio di copie.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente possono essere sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.

4. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione Forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione, la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei cittadini e gli interessi collettivi. Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei Forum.

 
Altri Articoli:
Art. 65 - Incentivazione
Art. 63 - Associazioni
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