Comuni Italiani Art. 63 - Associazioni. Statuto Comunale di Volvera (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini volveresi

Statuto Comune di Volvera

Titolo VII - Partecipazione Popolare
Capo III - Associazionismo e Partecipazione
Art. 63 - Associazioni
1. Il Comune registra ed iscrive su apposito Albo, previa domanda degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio. La registrazione ha validità quinquennale.

2. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati:
- le finalità perseguite e la relativa attività;
- la consistenza associativa;
- gli organi;
- i nominativi ed il recapito. dei soggetti dotati di rappresentanza;
- la sede dell'associazione. Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata copia dello Statuto e, per le associazioni legalmente costituite, copia dell'atto pubblico di costituzione.

3. L'associazione deve presentare annualmente il bilancio dell'anno precedente e la dichiarazione da cui risulti la non variazione dei dati registrati nell'Albo, ovvero contenente gli eventuali aggiornamenti.

4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse.

5. Il comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

 
Altri Articoli:
Art. 64 - Organismi di Partecipazione
Art. 62 - Principi Generali
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