1. Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore al 10%, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 15 giorni dal ricevimento. 2. La conferenza dei capigruppo, per gli atti di competenza del consiglio, o il sindaco, per gli atti di competenza della giunta comunale, possono sentire i promotori, indicati nell'atto, entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. 3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare. 4. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi/bacheche istituzionali e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta. 5. Non possono essere presentate proposte in materia di tributi locali, tariffe e attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali. |