Comuni Italiani Art. 60 - Petizioni. Statuto Comunale di Volvera (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini volveresi

Statuto Comune di Volvera

Titolo VII - Partecipazione Popolare
Capo II - Modalità di Partecipazione
Art. 60 - Petizioni
1. E' possibile, rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne il pronunciamento e/o l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione, garantendo l'individuazione dei richiedenti (nome, cognome, indirizzo, firma, ecc.).

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 20 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio comunale.

 
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