1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed č responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte, atti, carte e scritture relativi al patrimonio. 2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo II° del presente statuto devono, di regola, darsi in affitto, i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa č determinata dalla Giunta Comunale. 3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, sanzioni, riscossioni di crediti, o comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, possono essere impegnate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passivitā onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche. |