Art. 38 - Personale. Statuto Comunale di Volvera (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini volveresi
Statuto Comune di Volvera
Titolo III - Organi Gestionali ed Uffici Capo III - Uffici e Personale
Art. 38 - Personale
1 Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni dei dipendenti comunali attraverso la composizione e l'ammodernamento di strutture adeguate, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei medesimi, con particolare riguardo alla sensibilità nel rispondere alla domanda sociale.
2. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
4. I dipendenti comunali inquadrati nei ruoli organici e ordinati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
5. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il responsabile dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.