Comuni Italiani Art. 27 - Attribuzioni di Vigilanza. Statuto Comunale di Volvera (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini volveresi

Statuto Comune di Volvera

Titolo II - Organizzazione Istituzionale
Capo III - Il Sindaco
Art. 27 - Attribuzioni di Vigilanza
1. Il Sindaco:
a) acquisisce, direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale o direttore generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune, che non siano riservate ad apposita commissione all'uopo costituita;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune, che non rientrino nell'ambito della gestione amministrativa riservata ai responsabili dei servizi;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni cui partecipa l'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società cui partecipa il Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
 
Altri Articoli:
Art. 28 - Attribuzioni di Organizzazione
Art. 26 - Attribuzioni di Amministrazione
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