1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. 2. Sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici. 3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità, di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica. 4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio. 5. Il Sindaco nomina tra i componenti della Giunta il Vice Sindaco, il quale sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, della legge 19.3.1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18.1.1992, n.16. 6. Il Sindaco, al fine di dare maggiore impulso all'attività collaborativa e referente dei soggetti appartenenti agli organi collegiali ha facoltà di attribuire ai Consiglieri Comunali funzioni organicamente ordinate per gruppi di materie e/o compiti ed incarichi particolari. 7. In ogni caso la firma dell'atto conclusivo del procedimento rimane di esclusiva competenza del Sindaco. 8. I compiti e le funzioni attribuibili al Consigliere Comunale riguardano per lo più attività di studio e di ricerca e preparatorie, con esclusione di attività gestionali proprie della Giunta o dei Responsabili dei Servizi. Il Consigliere delegato disimpegna i compiti a lui attribuiti in collaborazione con i componenti della Giunta Comunale e può partecipare alle sedute della medesima senza diritto di voto allorché il Sindaco lo ritenga opportuno. 9. Rimane salvo il potere di coordinamento e di controllo del Sindaco sull'attività esercitata con facoltà di revoca incondizionata della delega attribuita. |