Comuni Italiani Art. 24 - Deliberazioni degli Organi Collegiali. Statuto Comunale di Volvera (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini volveresi

Statuto Comune di Volvera

Titolo II - Organizzazione Istituzionale
Capo II - Giunta Comunale
Art. 24 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. Gli organi collegiali deliberano, in prima convocazione, validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo casi di maggioranza qualificata prevista espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

3. L'istruttoria e la predisposizione della documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

4. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio e della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

 
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