Comuni Italiani Art. 23 - Competenze. Statuto Comunale di Volvera (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini volveresi

Statuto Comune di Volvera

Titolo II - Organizzazione Istituzionale
Capo II - Giunta Comunale
Art. 23 - Competenze
1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, dei funzionari, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di Contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Responsabile del Servizio interessato;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

3. Le riunioni di Giunta non sono pubbliche; sugli oggetti delle riunioni deve essere data anche informazione in modo da assicurare la più ampia ed effettiva conoscenza da parte della comunità locale. Alle sedute della Giunta possono partecipare i revisori dei conti senza diritto di voto.

4. Con cadenza quindicinale l'elenco dei provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale deve essere messo a disposizione dei singoli consiglieri comunali i quali possono richiedere, e in tal caso debbono avere, tutte le informazioni circa lo svolgimento dei lavori della Giunta.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
Art. 22 - Funzionamento della Giunta
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