Comuni Italiani Art. 16 - Diritti e Doveri dei Consiglieri. Statuto Comunale di Volvera (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini volveresi

Statuto Comune di Volvera

Titolo II - Organizzazione Istituzionale
Capo I - Organi del Comune
Art. 16 - Diritti e Doveri dei Consiglieri
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento". Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo. L'esercizio del diritto di cui sopra deve essere mediato con l'esigenza di non alterare la normale funzionalità amministrativa.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Sono indirizzate al SIndaco e devono essere presentate personalmente dall'interessato per essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. In caso di impedimento del consigliere comunale, le dimissioni di quest'ultimo possono essere presentate per interposta persona, purché preventivamente autenticate, con data certa e con l'indicazione delle generalità della persona delegata a presentarle al protocollo dell'Ente.

5. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

 
Altri Articoli:
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Art. 15 - Consiglieri
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