Comuni Italiani Art. 15 - Consiglieri. Statuto Comunale di Volvera (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini volveresi

Statuto Comune di Volvera

Titolo II - Organizzazione Istituzionale
Capo I - Organi del Comune
Art. 15 - Consiglieri
1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono; la loro posizione giuridica è regolata dalla legge.

2. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui siano membri.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono nelle sessioni ordinarie, per tre volte consecutive alle sedute consiliari, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

 
Altri Articoli:
Art. 16 - Diritti e Doveri dei Consiglieri
Art. 14 - Attribuzione delle Commissioni
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