Comuni Italiani Art. 14 - Attribuzione delle Commissioni. Statuto Comunale di Volvera (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini volveresi

Statuto Comune di Volvera

Titolo II - Organizzazione Istituzionale
Capo I - Organi del Comune
Art. 14 - Attribuzione delle Commissioni
1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. E' fatto obbligo a tutti gli uffici del Comune, agli Enti, alle aziende e agli istituti da esso dipendenti, di fornire alle commissioni istituzionali o nominate dal Consiglio comunale tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste, qualora il rilascio di tali informazioni non siano in contrasto con norme amministrative civili o penali e siano attinenti ai compiti della commissione.

 
Altri Articoli:
Art. 15 - Consiglieri
Art. 13 - Linee Programmatiche di Mandato
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Volvera
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Volvera

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Volpiano Lista