Art. 12 - Commissioni. Statuto Comunale di Volvera (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini volveresi
Statuto Comune di Volvera
Titolo II - Organizzazione Istituzionale Capo I - Organi del Comune
Art. 12 - Commissioni
1. Il Consiglio comunale puņ istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti.
2. Nelle altre commissioni comunali (igienico-edilizia, ecc.) deve essere rappresentata la minoranza, fatta salva diversa composizione prevista dalla legge.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano, nel rispetto dell'autonomia dei lavori delle stesse.