1. L'amministrazione comunale favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati, delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio, incentivando la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alle commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione di programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi. 2. Per la gestione di particolari servizi, l'amministrazione comunale può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione. 3. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnicoprofessionale e organizzativa. 4. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui ai commi 1 e 3, le associazioni che operano sul territorio. |