1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco su autonoma iniziativa oppure entro venti giorni dalla richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri. 2. Nella prima adunanza dopo le elezioni il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco neoeletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la prima riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. 3. L'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno tre giorni prima della data stabilita, salvo quando si tratti di approvare i bilanci, preventivo e consuntivo, nonchè i regolamenti individuati all'art. 2, comma 1 del presente Statuto, per le cui sedute la convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni prima. 4. Nei casi di urgenza si provvede ai sensi dell'art. 125 R.D. 4.2.1915 n. 148, alle cui norme non abrogate si rinvia per quanto qui non previsto. 5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni palesi. 6. Si procede in seduta non pubblica quando il Consiglio debba esprimere apprezzamenti sulle qualità soggettive di una persona semprechè la pubblicità possa recare lesione all'onorabilità della persona o possa influenzare la libera espressione di giudizi. 7. Si procede a scrutinio segreto quando l'oggetto della deliberazione riguardi persone. 8. Il regolamento disciplina la formazione dei gruppi consiliari. 9. I capigruppo, oltre all'esercizio delle funzioni conferite per legge, sono riuniti dal Sindaco per l'organizzazione dei lavori del Consiglio comunale. 10. Essi sono sentiti quando, nel corso delle sedute consiliari, sorgano problemi interpretativi sull'applicazione del regolamento. 11. I consiglieri esercitano le funzioni connesse al mandato sia concorrendo alla formazione della volontà sui punti oggetto di deliberazione, sia mediante la facoltà ad essi concessa di proporre punti all'ordine del giorno, su materie di competenza consiliare. 12. La funzione di controllo dei consiglieri si esercita anche mediante la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni. |