1. Su atti a contenuto generale l'Amministrazione può attivare forme di consultazione. 2. Queste possono essere rivolte alla generalità dei cittadini, anche limitatamente a zone omogenee del territorio comunale, oppure a soggetti che abbiano interessi qualificati sulla questione oggetto di consultazione. 3. La consultazione è decisa dalla Giunta, prima di predisporre la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio comunale, oppure dal Consiglio stesso su proposta di un terzo dei componenti, votata a maggioranza semplice. 4. La deliberazione che dispone la consultazione ne indica le modalità di esperimento. 5. Nelle attività consultive deve essere garantita la possibilità di partecipazione dei singoli consiglieri. 6. Le risultanze della consultazione sono espresse in sintetico verbale che vale quale parere ai fini dell'assunzione dell'atto deliberativo. 7. Non sono verbalizzati i rilievi e proposte formulate nel personale e particolare interesse dell'interveniente. 8. La consultazione formale e pubblica non è ammessa nelle materie di cui al successivo art. 22. 9. La previsione delle consultazioni ai sensi del presente articolo non esclude la libera iniziativa dei consiglieri comunali, del Sindaco e degli assessori di promuovere attività consultive le cui risultanze, tuttavia, rimangono estranee al procedimento amministrativo. |