1. Il Segretario prende gli atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino esercizio di attività deliberativa e che non siano riservati dal regolamento agli organi elettivi. 2. A tali fini egli predispone ed assume i provvedimenti necessari a dare corso attuativo alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, stipulando anche i relativi contratti. 3. In assenza di figure dirigenziali, le funzioni di cui all'art. 51, commi II, III, IV L. n. 142/1990 sono svolte dal Segretario. 4. Nel caso di procedure di gara ristrette, ove la partecipazione sia ammessa a esercizio di poteri discrezionali, l'elenco ei soggetti da invitare è deliberato dalla Giunta su proposta del Segretario Comunale. 5. Il Segretario può provvedere all'ordinazione dei beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri decisi dagli organi elettivi e dalla Giunta, come pure può provvedere a liquidare le spese regolarmente disposte. 6. Il Segretario provvede alla liquidazione dei compensi e delle indennità al personale, ove siano già predeterminabili per legge; sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali d'incasso. 7. Il Segretario esercita le funzioni di coordinamento, controllo degli uffici e del personale, autorizzando le missioni, le prestazioni straordinarie su conformi direttive della Giunta, nonchè i congedi ed i permessi, con l'osservanza delle norme vigenti. 8. Solleva contestazione di addebiti proponendo i provvedimenti disciplinari. |