Comuni Italiani Art. 10 - Sindaco. Statuto Comunale di Montalto Dora (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini montaltesi

Statuto Comune di Montalto Dora

Capo II - Organi
Art. 10 - Sindaco
1. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo, esercita le competenze stabilite dagli articoli 36 e 38 Legge 8.6.1990 n. 142, oltre a quelle riservate da specifiche altre leggi.

2. Le modalità di elezione del Sindaco sono regolate dalla legge.

3. Al Sindaco fa capo il potere di indirizzo e controllo del Consiglio comunale nonchè il governo dell'ente sia nell'amministrazione che nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, scegliendoli, ad eccezione dell'Assessore designato a Vice Sindaco, anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio Comunale, purchè siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere e non siano stati candidati alla carica di Consigliere comunale senza risultare eletti.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

6. Le nomine e designazioni devono effettuarsi entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

7. I rappresentanti del Comune cessano dalla carica con lo scioglimento del Consiglio comunale salvo che la nomina, in relazione anche allo statuto dell'ente in designazione, sia a termine o per periodo predeterminato.

8. I rappresentanti, comunque, permangono nell'esercizio delle loro funzioni fino alla nomina dei successori.

9. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo i criteri e le modalità definiti dal regolamento sul funzionamento degli uffici e da quello sulla gestione dei pubblici servizi.

10. Il Sindaco può emanare direttive e promuovere conferenze di servizi; può inoltre assumere l'iniziativa e partecipare ad accordi di programma ai sensi dell'art. 27 L. n. 142/1990.

11. Il Sindaco promuove il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti sul territorio comunale, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi sia con iniziative diverse volte ad attivare scambi di informazioni sulla rispettiva attività

12. Il Sindaco nomina, tra i componenti della Giunta, il Vicesindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

13. In caso di impedimento anche del Vicesindaco le funzioni sono svolte dall'assessore più anziano di età.

14. Il Sindaco può delegare ai singoli assessori l'esercizio di funzioni riferite a materie organiche.

15. Il Sindaco, o l'assessore delegato, stipula, in assenza di figure dirigenziali, i contratti che dovranno essere rogati dal Segretario comunale.

16. Il Sindaco, o l'assessore nell'ambito della delega conferita, nell'esercizio dell'attività di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti, può chiedere al Segretario comunale o ai responsabili degli uffici rendiconto sulle cause che abbiano ritardato o impedito l'attuazione dei programmi o l'esecuzione delle deliberazioni, anche al fine di poterne adeguare i contenuti dei quali sia dimostrata l'obiettiva difficoltà di esecuzione o fornire direttive per l'attuazione.

 
Altri Articoli:
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Art. 9 - Regolamento sui Lavori del Consiglio Comunale
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