Comuni Italiani Art. 76 - Pubblicità degli Atti. Statuto Comunale di Casalborgone (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini casalborgonesi

Statuto Comune di Casalborgone

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo IV - Partecipazione al Procedimento Amministrativo - Diritto di Accesso
Art. 76 - Pubblicità degli Atti
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblicati, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale delle Repubblica, del Bollettino Regionale della Regione e di tutti i regolamenti comunali vigenti.

 
Altri Articoli:
Art. 77 - Diritto d'Accesso agli Atti
Art. 75 - Comunicazione di Avvio del Procedimento Amministrativo
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