Comuni Italiani Art. 75 - Comunicazione di Avvio del Procedimento Amministrativo. Statuto Comunale di Casalborgone (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini casalborgonesi

Statuto Comune di Casalborgone

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo IV - Partecipazione al Procedimento Amministrativo - Diritto di Accesso
Art. 75 - Comunicazione di Avvio del Procedimento Amministrativo
1. Il comune, gli Enti e le eventuali aziende da esso dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento amministrativo a tutti i soggetti direttamente interessati, nonché ai soggetti ai quali può derivare un pregiudizio, mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:
a) l'ufficio ed il funzionario responsabile dell'istruttoria del procedimento amministrativo;
b) l'oggetto del procedimento amministrativo;
c) le modalità con le quali si potrà avere notizia dell'iter istruttorio e prendere visione degli atti costituenti la pratica.

2. Qualora, per il numero dei destinatari o per difficoltà nell'individuazione del loro recapito, la comunicazione personale diretta non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione comunale provvede a rendere noti gli elementi essenziali oggetto del procedimento amministrativo e quelli di riferimento degli uffici responsabili, mediante idonee forme di pubblicità adottate a propria discrezione.

3. Il comune esemplificherà la modulistica utilizzata dagli uffici e ridurrà la documentazione a corredo della domanda di prestazione, applicando le disposizioni sull'autocertificazione previste dalla legge.

 
Altri Articoli:
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Art. 74 - Diritto di Partecipazione al Procedimento
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