1. Il referendum consultivo è ammesso sui temi di esclusiva competenza comunale e che hanno rilevanza sull'intera comunità. 2. Il referendum può essere promosso: a) dal venticinque per cento degli elettori del Comune; b) dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. 3. Sono esclusi dal referendum la revisione dello Statuto, le decisioni in materia di tributi locali e tariffe, le espropriazioni per la pubblica utilità. 4. La proposta di referendum di iniziativa popolare sottoscritta da 50 elettori del Comune deve essere inoltrata al segretario comunale. L'ammissibilità dell'oggetto è verificata dal Sindaco, e dal segretario comunale che provvederanno alla verifica della regolarità delle firme debitamente autenticate, raccolte dopo l'ammissione del referendum, ai fini della indizione. 5. Il referendum è indetto dal Consiglio comunale, deve avvenire entro novanta giorni dall'esecutività della delibera di indizione e non può coincidere con altre operazioni di voto. 6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 7. Entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale o il Consiglio, a seconda della competenza, dovrà discutere e deliberare sull'argomento proposto a referendum. 8. L'Ente può adottare apposito regolamento per la ulteriore disciplina della consultazione referendarie |