1. Il revisore dei conti è organo ausiliario del comune. La composizione e la durata in carica sono regolate dalla legge. 2. Il revisore del conto è eletto dal consiglio comunale. L'elezione, le cause d'ineleggibilità, d'incompatibilità, di decadenza e la responsabilità del revisore del conto, sono previste dalla legge. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Sono, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni. 3. Il compenso spettante al revisore del conto è stabilito con la deliberazione di nomina, e dagli adeguamenti successivi, secondo la normativa vigente. 4. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza del revisore, il consiglio comunale provvede alla sua sostituzione. |