Comuni Italiani Art. 40 - Personale Direttivo. Statuto Comunale di Casalborgone (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini casalborgonesi

Statuto Comune di Casalborgone

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo II - Ordinamento degli Uffici
Art. 40 - Personale Direttivo
1. I responsabili degli uffici o dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono i compiti e le attribuzioni previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione del comune, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Ai responsabili degli uffici e dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno nonché l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorchè tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo stato o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente.

3. Gli incarichi suddetti sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa e gestionale posta in essere e del raggiungimento dei risultati.

 
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