Comuni Italiani Art. 27 - Attribuzioni. Statuto Comunale di Casalborgone (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini casalborgonesi

Statuto Comune di Casalborgone

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 27 - Attribuzioni
1. La giunta collabora con il sindaco per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo:
a) a svolgere attivitą propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dello Statuto;
b) a dare attuazione agli indirizzi del consiglio mediante atti di carattere generale, indicanti prioritą e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili del servizio;
c) a riferire al consiglio sulla propria attivitą, con frequenza annuale;
d) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
 
Altri Articoli:
Art. 28 - Funzionamento della Giunta Comunale
Art. 26 - Revoca degli Assessori
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