1. La giunta rimane in carica, con il sindaco che l'ha nominata, sino all'insediamento dei successori. 2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio, fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, il consiglio e la giunta rimangono in carica e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco. 3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio. 4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della rispettiva giunta. 5. Le ulteriori cause di cessazione della giunta, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza dei singoli assessori, sono disciplinate dalla legge. |