Comuni Italiani Art. 21 - Composizione della Giunta Comunale. Statuto Comunale di Casalborgone (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini casalborgonesi

Statuto Comune di Casalborgone

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 21 - Composizione della Giunta Comunale
1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e dal numero massimo di assessori previsto dalla legge, nominati dal sindaco. Nella giunta comunale sono, di norma, rappresentati entrambi i sessi.

2. Gli assessori possono essere nominati tra i cittadini non facenti parte del consiglio, purchè godano dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Ineleggibilità ed Incompatibilità degli Assessori
Art. 20 - Regolamento
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