Comuni Italiani Art. 17 - Commissioni Comunali. Statuto Comunale di Casalborgone (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini casalborgonesi

Statuto Comune di Casalborgone

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 17 - Commissioni Comunali
1. Il Consiglio comunale puņ istituire nel suo seno, commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Puņ essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

5. E' affidata alla minoranza la Presidenza delle commissioni consiliari, ove istituite, aventi funzioni di controllo e garanzia.

 
Altri Articoli:
Art. 18 - Verbalizzazione
Art. 16 - Gruppi Consiliari e Capigruppo
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