1. Il Consiglio comunale puņ istituire nel suo seno, commissioni permanenti, temporanee o speciali. 2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Puņ essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega. 3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. 4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano. 5. E' affidata alla minoranza la Presidenza delle commissioni consiliari, ove istituite, aventi funzioni di controllo e garanzia. |