Comuni Italiani Art. 10 - Competenze del Consiglio. Statuto Comunale di Casalborgone (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini casalborgonesi

Statuto Comune di Casalborgone

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 10 - Competenze del Consiglio
1. Il consiglio, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, definisce l'indirizzo del comune, esercita il controllo politico-amministrativo dell'azione del Comune e ne controlla l'attuazione mediante l'adozione degli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il consiglio approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni, in relazione all'azione comunale. Esso può impegnare il sindaco e la giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

3. L'attività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità alla legge ed al presente statuto.

4. Nell'esercizio del potere di definire gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e società, nonché, nelle nomine, designazioni e revoche di sua competenza, il consiglio privilegia la competenza professionale, mediandola con l'applicazione del principio delle pari opportunità.

 
Altri Articoli:
Art. 11 - Partecipazione del Consiglio alla Programmazione
Art. 9 - Consiglieri Comunali
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