1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione dei territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi. 2. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione. 3. L'Amministrazione persegue lo sviluppo delle risorse umane e professionali presenti nel proprio ambito e privilegia l'impiego di tali risorse nello svolgimento della propria attività e nel raggiungimento dei propri obiettivi. 4. Il Comune, per lo svolgimento delle sue funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia. |