Comuni Italiani Art. 8 - Autonomia. Statuto Comunale di Bruino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bruinesi

Statuto Comune di Bruino

Titolo II - Funzioni, Attività Amministrativa, Programmazione
Art. 8 - Autonomia
1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale nei limiti delle competenze ad esso attribuite dalla legge statale o regionale. La legge può altresì affidare al Comune ulteriori funzioni amministrative relative a servizi di competenza statale.

2. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune esercita un'azione di stimolo e di regolamentazione dello sviluppo economico e sociale della comunità.

3. Il Comune può promuovere rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre Nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

4. Il Comune per realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo con gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

 
Altri Articoli:
Art. 9 - Svolgimento dell'Attività Amministrativa
Art. 7 - Assistenza, Integrazione Sociale e Diritti delle Persone Disabili
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