1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale nei limiti delle competenze ad esso attribuite dalla legge statale o regionale. La legge può altresì affidare al Comune ulteriori funzioni amministrative relative a servizi di competenza statale. 2. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune esercita un'azione di stimolo e di regolamentazione dello sviluppo economico e sociale della comunità. 3. Il Comune può promuovere rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre Nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio. 4. Il Comune per realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo con gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985. |