Comuni Italiani Art. 38 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Bruino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bruinesi

Statuto Comune di Bruino

Titolo VIII - Forme Associative e di Cooperazione con altri Enti
Art. 38 - Accordi di Programma
1. Il Comune, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che per la loro natura richiedano l'azione integrata di due o più Enti territoriali anche di diverso livello e che siano di competenza primaria o prevalente del Comune stesso, promuove la conclusione di un accordo di programma tra i suddetti Enti.

2. Qualora per ragioni di competenza l'iniziativa di promuovere tali accordi parta da altri Enti territoriali, il Comune, giusto il principio di operare per valorizzare i momenti di raccordo e coordinamento tra i vari soggetti amministrativi, ne favorirà la realizzazione.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con il presente Statuto.

 
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Art. 37 - I Consorzi
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