1. Il Comune, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che per la loro natura richiedano l'azione integrata di due o più Enti territoriali anche di diverso livello e che siano di competenza primaria o prevalente del Comune stesso, promuove la conclusione di un accordo di programma tra i suddetti Enti. 2. Qualora per ragioni di competenza l'iniziativa di promuovere tali accordi parta da altri Enti territoriali, il Comune, giusto il principio di operare per valorizzare i momenti di raccordo e coordinamento tra i vari soggetti amministrativi, ne favorirà la realizzazione. 3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con il presente Statuto. |