Comuni Italiani Art. 33 - L'istituzione. Statuto Comunale di Bruino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bruinesi

Statuto Comune di Bruino

Titolo VII - Ordinamento e Gestione dei Servizi Pubblici
Art. 33 - L'istituzione
1. La legge definisce e disciplina l'Istituzione.

2. Ordinamento e funzionamento dell'Istituzione sono disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti dei Comune.

3. La nomina, la revoca o la reintegrazione del Presidente, degli amministratori e del Direttore dell'Istituzione spettano al Sindaco che li sceglierà sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Comunale.

4. I componenti del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituzione saranno scelti tra persone che abbiano i requisiti previsti per l'elezione a Consigliere Comunale e la necessaria competenza amministrativa e dovranno essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali, organizzazioni sindacali, Enti ed associazioni operanti sul territorio.

 
Altri Articoli:
Art. 34 - Il Funzionamento dell'Istituzione
Art. 32 - Azienda Speciale
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